Articolo 5: Il Battesimo è il primo Sacramento ed è necessario per la ricezione di tutti gli altri.
«Primo di tutti i sacramenti è il battesimo, porta d’ingresso alla vita spirituale». (Concilio di Firenze, DH 1314)
Articolo 6: Il Battesimo è necessario alla salvezza.
«Se qualcuno afferma che il battesimo è libero, cioè non è necessario alla salvezza: sia anatema». (Concilio di Trento, DH 1618)
Articolo 7: Il Battesimo dei bambini è valido e lecito.
«Se qualcuno afferma che i bambini… devono essere battezzati di nuovo… o che è meglio non battezzarli affatto, piuttosto che battezzarli nella sola fede della Chiesa, senza un loro atto di fede personale: sia anatema». (Concilio di Trento, DH 1626)
Articolo 8: Oltre al Battesimo sacramentale, esiste anche il Battesimo di desiderio e il Battesimo di sangue (cioè il martirio), entrambi accompagnati dalla Fede.
La giustificazione dal Peccato originale non è possibile «senza il lavacro della rigenerazione o senza il desiderio di ciò». (Concilio di Trento, DH 1524)
Un esempio di Battesimo di desiderio è quello di una persona catechizzata ai fini del Battesimo, che muore prima della sua ricezione sacramentale.
Articolo 9: Il Battesimo consiste nell’abluzione di una persona con l’acqua mentre si invoca la Santissima Trinità.
«Se qualcuno afferma che la vera acqua naturale non è necessaria per il battesimo… sia anatema» (Concilio di Trento, DH 1615); «Se l’atto, compiuto dallo stesso ministro, si esprime con l’invocazione della santa Trinità, si ha un vero sacramento». (Concilio di Firenze, DH 1314)
Articolo 10: Il Battesimo può essere amministrato validamente da una persona qualsiasi, a condizione che questi osservi la forma corretta ed abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
«Ministro di questo sacramento è il sacerdote, cui, per ufficio, compete battezzare; ma in caso di necessità può amministrare il battesimo… anche un laico, una donna e persino un pagano od un eretico, purché usi la forma della chiesa e intenda fare ciò che fa la chiesa». (Concilio di Firenze, DH 1314)
Articolo 11: Gli effetti del Battesimo sono:
- a) lavare l’anima dalla macchia del Peccato originale (oltre che dal peccato personale, se il battezzando ha già raggiunto l’età della ragione);
- b) unire il soggetto a Cristo nel suo Corpo mistico, cioè nella Chiesa.
«L’effetto di questo sacramento è la remissione di ogni colpa, originale ed attuale, anche di ogni pena dovuta alla colpa stessa» (Decretum pro Armenis, DH 1316); «grazie ad esso [il battesimo], siamo divenuti simboli di Cristo e apparteniamo al Suo Signore, la Chiesa». (Decretum pro Armenis, DH 1314).